Disposizioni DPCM 3 novembre: si applicano dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Il nuovo Decreto, suddivide le regioni italiane in tre aree, sulla base della gravità dello scenario:
- gialla – misure in vigore in tutto il territorio nazionale
- arancione – misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
- rossa – misure per regioni con scenario di massima gravità
L’ordinanza del 4 novembre, del Ministero della Salute, assegna alle regioni la seguente colorazione:
- area gialla: Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Province di Trento e Bolzano
- area arancione: Puglia e Sicilia
- area rossa: Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Calabria
Area gialla
Le principali misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale:
- coprifuoco. Dalle 22 alle 5 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (scarica il modulo per l’autodichiarazione)
- mobilità. Fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati per tutto l’arco della giornata
- vie e piazze. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
- trasporto pubblico. Coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
- ristorazione. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- attività motoria e sportiva. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici
- palestre e piscine. Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche’ centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi - musei e mostre. Sospese mostre e servizi museali
- istruzione. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
- cinema e teatri. Sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
- commercio. Chiuse le medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
Area arancione
Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto:
- mobilità. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
- ristorazione. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto
Area rossa
Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:
- mobilità. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- negozi. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
- istruzione. Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
- ristorazione. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- attività motoria e sportiva. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con distanziamento e mascherina. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
G R