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Coronavirus: le ordinanze del Presidente della Regione Veneto.

Coronavirus: le ordinanze del Presidente della Regione Veneto.

L’ordinanza 167 del 10 dicembre, ha effetto dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 e dispone (principali provvedimenti):

  • mascherina. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione (esclusi sportivi, persone con patologie e i bimbi sotto i 6 anni). Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzodella mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
  • attività motoria. Camminate, passeggiate, corse consentite nelle aree verdi, aree rurali, zone periferiche dove non ci siano affollamenti. Non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago, ovvero in tutti i luoghi molto frequentati
  • Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
    L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali eregionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:
    •  per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta
    •  per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri
    •  è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano
    •  tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto
  • Misure per gli esercizi di ristorazione e simili
    L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.
    • i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto
    • la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto
    • la vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata
    • è fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

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