Assegno temporaneo per figli minori: domanda e come funziona
Si tratta di un aiuto economico che anticipa la misura dell’assegno unico universale per i figli che entrerà in vigore dal prossimo anno.
L’assegno temporaneo è corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
L’importo del contributo economico è maggiorato per i nuclei familiari con più di 2 figli o nel caso di figli disabili.
Si riduce, invece, all’aumentare dell’ISEE.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito.
- ISEE inferiore a 50.000 euro l’anno;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domicilio o residenza in Italia;
- avere i figli a carico che non abbiano compiuto 18 anni di età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- reddito di cittadinanza;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
- direttamente online, attraverso il portare web Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page, effettuando l’accesso con PIN Inps o SPID almeno di livello 2 o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), necessarie per accedere alla prestazione;
- telefonando al Contact Center integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- rivolgendosi ai patronati, che offrono gratuitamente assistenza per presentare la domanda.
L’assegno viene pagato direttamente sul conto corrente del richiedente o tramite bonifico domiciliato. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono pagate anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Per i percettori del reddito di cittadinanza l’assegno è corrisposto d’ufficio direttamente dall’Inps, insieme al Rdc, per un importo pari all’assegno spettante meno la quota di reddito di cittadinanza spettante per i figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza Rdc.
G.R.
fonte: www.ticonsiglio.com