Provvedimenti emanati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria.
Il DPCM 13 ottobre in vigore fino al 13 novembre 2020, dispone:
- Mascherine. Obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi
- Attività sportiva e motoria. E’ consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
- Sport amatoriale. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale
- Feste. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
- Ristoranti e bar. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24, con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo
- Divieto di gite scolastiche. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
- Cinema, teatri e concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati di almenno un metro, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi
Il Decreto Legge nr. 125 del 7 ottobre proroga lo stato di emergenza nazionale, fino al 31 gennaio 2021 e dispone (art. 5) da giovedì 8 ottobre 2020:
- “l’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
- Sono esonerati dall’obbligo:
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
b) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni
c) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’
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