Verona Sociale

Ordinanza relativa alla somministrazione di bevande in vetro o lattine nella notte di S. Silvestro a Verona modificata

Nella mattinata di sabato 30 dicembre il sindaco scaligero Damiano Tommasi ha disposto una nuova ordinanza relativa alle limitazioni riguardanti la somministrazione e il consumo di bevande in vetro o lattine nel centro storico della città di Verona per la notte di S. Silvestro.

La precedente ordinanza n.66 del 22/12/2023, in linea con gli ultimi anni, condivisa con Questura e confermata nella riunione di venerdì 29 dicembre nella mattinata del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Pubblica Sicurezza riguardava, oltre alla zona di Piazza Bra, l’intero territorio comunale della 1° Circoscrizione centro storico.

Nel confronto informale con Questore e Prefetto, e in seguito alla nota della Questura ricevuta nella serata di ieri circa la sussistenza delle condizioni per poter ridurre l’area delle restrizioni, il Sindaco ha firmato questa mattina la modifica nell’ordinanza sindacale n.68 del 30/12/2023 che da domani, 31 dicembre alle 20, e fino alle 6 dell’1 gennaio 2024, vieta la somministrazione di bottiglie di vetro o lattine negli esercizi commerciali esclusivamente nella zona limitrofa a piazza Bra, nello specifico in via Leoncino, piazzetta Scalette Rubiani e piazzetta Municipio.

Le misure adottate sono perciò le seguenti:

– è vietata la detenzione di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina ai fini dell’immediato consumo;

– è vietata la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina;

– che la somministrazione delle bevande di qualsiasi tipo nelle aree esterne pertinenziali (plateatici) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debba essere effettuata esclusivamente mediante utilizzo di bicchieri di plastica o di carta evitando la somministrazione in bottiglie di vetro o in lattina ai fini dell’immediato consumo;

– che in tutta l’area di piazza Bra circoscritta dalla delimitazione dell’area destinata al pubblico, siano vietati l’introduzione e l’uso di bombolette contenenti sostanze urticanti (gas oleoresium capsicum).

II divieto si applica nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciale legittimato alla vendita al dettaglio per asporto e in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici e all’attività di somministrazione di vari alimenti e bevande.

Le eventuali violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

L C

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