Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.12.2020 n. 313, il Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà:
- Zona Rossa nei giorni prefestivi e festivi
- Zona Arancione nei giorni feriali
Vediamo nel dettaglio.
Le misure da applicare nei giorni in Zona Rossa
Nei festivi e prefestivi compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Rossa (si applicano le misure di cui all’articolo 3 del dpcm del 03.12.2020) e saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare:
- nei giorni 24 – 25 – 26 – 27 e 31 dicembre
- nei giorni 1 – 2 – 3 – 5 – 6 gennaio
gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. È tuttavia consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura:
- degli esercizi commerciali
- dei centri estetici
- dei Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)
restano aperti:
- supermercati
- negozi di beni alimentari e di prima necessità
- farmacie e parafarmacie
- edicole
- tabaccherie
- lavanderie
- parrucchieri e barbieri
le chiese e i luoghi di culto fino alle 22.00 per le funzioni religiose
Le misure da applicare nei giorni in Zona Arancione
Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Arancione (si applicano le misure di cui all’articolo 2 del dpcm del 03.12.2020), in particolare:
- nei giorni 28 – 29 – 30 dicembre
- e il 4 gennaio
gli spostamenti sono consentiti all’interno del proprio comune, senza giustificare il motivo, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi:
- Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)
i negozi restano aperti fino alle 21.00.
Immediato ristoro per ristoranti e bar
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati da queste nuove misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (al 19 dicembre 2020), hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto e spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Scarica qui il decreto: decreto-legge-del-18122020-172-1-1
fonte:(https://www.nordest24.it/decreto-natale-18-12-2020-scarica-pdf-le-regole-per-spostamenti-e-attivita/)