Incentivi INPS per assunzioni di persone detenute o internate.
- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno o ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate
L’INPS riconosce i benefici solo nel caso in cui i soggetti beneficiari siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato o indeterminato, anche con orario part time.
Sono compresi i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico.
L’agevolazione consiste in:
- uno sgravio dei contributi pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Viene concessa per la durata del rapporto lavorativo e fintanto che i lavoratori restano nella condizione di detenuti e internati. Se l’assunzione prosegue anche dopo la cessazione di quest’ultima, il beneficio può essere fruito per altri 18 mesi, se l’assunzione del detenuto e internato è avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno, e a 24 mesi se è avvenuta quando il lavoratore era in regime di restrizione, senza accesso alla semilibertà o al lavoro esterno
- credito di imposta pari a 520 euro per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno, e 300 euro per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi che assumano natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione di percettori della NASpI o quello per assumere lavoratori disabili.
I datori di lavoro che intendono richiedere gli incentivi devono presentare apposita domanda all’INPS per ciascun lavoratore per il quale intendono beneficiare dell’incentivo.
La richiesta va inoltrata esclusivamente in via telematica, attraverso il modulo di istanza on-line DETI-arr raggiungibile dal portale web INPS, all’interno dell’applicazione DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.
Ciascun datore di lavoro deve presentare la domanda di agevolazione ogni anno all’INPS, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali è già stato autorizzato lo sgravio con riferimento ad anni precedenti.
Il beneficio, infatti, viene riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, nei limiti delle risorse economiche disponibili.
G.R.
fonte:https://www.ticonsiglio.com/