Il green pass covid diventa obbligatorio per l’accesso a varie attività.
In base alle nuove disposizioni del Governo, contenute nel decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal 6 agosto 2021 il green pass diventa obbligatorio per accedere alle seguenti attività:
- servizi di ristorazione per la consumazione al tavolo;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Inoltre il green pass continua a restare obbligatorio in Italia per:
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Le discoteche restano chiuse, il Governo ha deciso però di istituire un fondo per i ristori alle sale da ballo. Restano fuori da questo decreto le regole green pass per lavoro, scuola e trasporti.
Per accedere alle attività indicate nel decreto-legge, dal 6 agosto bisogna possedere la seguente documentazione:
- green pass comprovante la somministrazione almeno della prima dose del vaccino Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, con validità di 6 mesi;
- risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido per il virus Sars-CoV-2, con validità di 48 ore.
L’accesso a servizi e attività sottoposti all’obbligo di certificazione verde covid deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto-legge.
E’ responsabilità dei titolari e dei gestori verificare che chi accede è in possesso del green pass. In caso di violazione delle norme sull’obbligo di green pass possono essere inflitte le seguenti sanzioni:
- multa da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente che dell’utente;
- chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni, nel caso di violazioni ripetute per 3 volte in 3 giorni diversi.
- proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale per l’epidemia da covid-19;
- ridefinizione dei criteri per l’ingresso in zona bianca, gialla, arancione e rossa delle Regioni.
- nuove misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi;
- istituzione del fondo discoteche, per concedere ristori alle sale da ballo;
- tamponi a prezzo ridotto fino al 30 settembre 2021.
In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.
La certificazione verde covid-19 (il green pass) è un certificato gratuito che viene rilasciato dal Ministero della Salute alle persone che si sono vaccinate o hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o sono guarite dall’infezione da SARS-CoV-2. E’ emesso in formato digitale e stampabile, con codice QR per verificarne autenticità e validità. Si può scaricare dal sito istituzionale del Certificazione verde COVID-19 tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie), scaricando AppImmuni o App IO e a breve anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
G.R.
fonte: www.ticonsiglio.com