Prorogata la scadenza per adeguare gli statuti degli Enti del Terzo settore.
In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell’art. 14 del suddetto decreto, ha previsto la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Pertanto, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 maggio 2021 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.
Nel Decreto Sostegni oltre alla proroga adeguamenti Terzo Settore ci sono misure anche per il settore Non Profit.
Ecco le principali:
- Prorogata l’applicazione della Riforma dello Sport al 1° gennaio 2022
Lo stabilisce l’art. 30 del D.L. ”Sostegni” che, a pochi giorni dall’approdo in Gazzetta Ufficiale di 4 decreti applicativi della “RIFORMA DELLO SPORT”, interviene per posticiparne la decadenza al 1° gennaio 2022.
In particolare, si conferma che l’applicazione delle norme relative al “lavoro sportivo”, che tanto preoccupano le associazioni e società sportive dilettantistiche, si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022.
- Indennità “una tantum” per collaboratori sportivi
Per i soggetti che erano inquadrati come collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, è prevista un’indennità complessiva che non concorre alla formazione del reddito.
I collaboratori dovranno aver cessato, ridotto o sospeso l’attività in seguito all’emergenza epidemiologica e non possedere altri redditi di lavoro o assimilati, né percepire altre forme di sostegno al reddito.
L’importo è determinato in maniera “una tantum” in riferimento ai compensi ricevuti nel 2019 (pertanto chi non avesse ricevuto compensi in quell’anno non avrà diritto alla indennità) ed è suddiviso per fasce di reddito:
- oltre 10.000 euro l’indennità è pari a euro 3.600,
- da 4.000 a 10.000 è pari a euro 2.400,
- per importi inferiori a 4.000 è paro a euro 1.200.
Ai fini della determinazione dei suddetti limiti, Sport e Salute SPA utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la domanda inviata per le indennità di primavera 2020.
Il bonifico sarà effettuato da Sport e salute SPA automaticamente per i soggetti già percettori dei precedenti contributi. Per i nuovi si avrà un decreto che ne fisserà le modalità.
Dette indennità, come le precedenti già erogate nel 2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
- Indennità “una tantum” per i lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
La domanda per le indennità va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono erogate dall’INPS.
G.R.
fonte:https://www.mo.cna.it/decreto-sostegni-novita-per-il-settore-non-profit/#
fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28996-decreto-sostegni-adeguamento-statuti-enti-del-terzo-settore-prorogato-al-31-maggio-2021.html