Coronavirus: il nuovo decreto del Governo.
Il DPCM del 3 dicembre, efficace dal 4 dicembre 2020, fino al 15 gennaio 2021, dispone (principali provvedimenti):
- coprifuoco.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonche’ dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute
- spostamenti.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato altresi’ ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti
- servizi di ristorazione.
Sono consentiti dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo e’ consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 e’ vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive e’ consentita solo con servizio in camera
- servizi di ristorazione
Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e’ consentita fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole
- trasporti pubblici.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e’ consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento
- attività motoria e sportiva.
E’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici
- piscine e palestre.
Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche
- spettacoli.
sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Sospese le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sospesi anche i convegni e i congressi.
- musei e biblioteche.
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
Permane la suddivisione delle regioni italiane in tre aree, sulla base della gravità dello scenario:
- gialla – misure in vigore in tutto il territorio nazionale
- arancione – misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
- rossa – misure per regioni con scenario di massima gravità
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