Blocco licenziamenti: ecco chi può licenziare e chi no.

Blocco licenziamenti: ecco chi può licenziare e chi no

Il Decreto Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, ha rinnovato la disciplina su blocco licenziamenti e cassa integrazione.

In particolare ha introdotto le seguenti novità:

  • proroga del blocco licenziamenti e della CIG Covid fino al 31 ottobre solo per i settori più in crisi, ovvero industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco  2007, con i codici 13, 14 e 15. Tali imprese che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 17 settimane nel periodo indicato. La richiesta di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale deve avere causale “Covid”, come previsto dagli articoli 19 e 20 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • allungamento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) per un massimo di 13 settimane per gli 85 tavoli di crisi attualmente aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico con blocco dei licenziamenti collegato;
  • 6 mesi di CIGS per le aziende del settore aereo, con blocco dei licenziamenti collegato;
  • 13 ulteriori settimane di CIGS, fino al 31 dicembre 2021, per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale. La misura è rivolta, in particolare, alle aziende che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali previsti nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Anche in questo caso, chi ne usufruisce non può licenziare.

Dunque, il blocco licenziamenti si conferma anche per le aziende che utilizzano Fondi di Solidarietà (nei settori del terziario, artigianato e somministrazione) o la CIG in deroga.

Si può licenziare solo in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o chiusura conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale (esclusi i trasferimenti d’azienda o di un ramo di azienda);
  • se vi è un accordo collettivo aziendale che si basa sull’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento (esclusi esercizio provvisorio dell’impresa o cessazione);
  • lavoratori che subentreranno con un’assunzione presso un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto o come stabilito in fase di appalto;
  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporto, entro il termine del periodo di prova, per limiti di età da pensionamento, ad nutum del dirigente e licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro (come previsto dallo specifico statuto).

G.R.

fonte: www.ticonsiglio.com