Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.
Il Decreto-legge del 14 gennaio 2021 n.2, è stato convertito con delle modifiche dalla legge del 12 marzo 2021. Con l’intervento di conversione è stato introdotto l’art.2 bis che recita in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore. A precisarlo è il Ministero degli Interni con una nota a firma del Capo di Gabinetto e indirizzata a tutte le Prefetture.
Con l’ art.2 bis si stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica , la sospensione delle attività sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore.
Le attività di somministrazione potranno proseguire sia se condotte direttamente dall’associazione, sia se affidate in gestione a soggetti terzi. In entrambi i casi dovranno svolgersi con modalità tali da evitare qualsiasi occasione di assembramento o di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.
Sono da considerarsi enti del Terzo settore:
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
- organizzazioni di volontariato inscritte nei registri regionali e delle province autonome
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale( ONLUS), inscritte nelle relativa anagrafe
Tale disciplina è destinata a trovare applicazione fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
G.R.