Come avevamo anticipato ieri ecco l’ordinanza nr.44 del 3 maggio, del presidente della Regione Veneto, dispone , fino al 17 maggio 2020 compreso, quanto segue:
Spostamenti nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)
Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi
Misure di prevenzione generale nell’intero territorio regionale
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita’. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di
mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa
Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata,corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio,ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto
Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine
Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali
Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
Chiusure festive di esercizi commerciali
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto
Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1)
Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti
Vendita di cibo a domicilio
E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti
Vendita di cibo da asporto
E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri
Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante
Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo
Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
a) nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione;
b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del
divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita;
d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;
Vendita in forma ambulante
La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti
Navigazione
È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo
Cimiteri e riti funebri
Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone
Biblioteche
E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio
Aree verdi e naturali
Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese
Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo
Ecco l’ordinanza in versione integrale formato pdf e scaricabile: dettaglioAtto ordinanza 44 regione veneto del 3 5 2020
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