Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle
entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi
subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo,
l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente
intestato al richiedente.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate
all’ Agenzia delle entrate non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per
conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25
giugno e non oltre il 24 agosto.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le
imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli
interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di
partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il
decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono
di seguito elencati.
PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell anno 2019, di un ammontare di ricavi o
compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare
riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data
di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento
rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai
compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica
deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019,
l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
SECONDO REQUISITO
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia
presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due
terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi
calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in
atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di
emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle
istruzioni del modello dell’istanza.
Per maggiori informazioni:
www.agenziaentrate.gov.it
G R
fonte:agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671